1. UNA LETTERA DELL'ARCHITETTO FAUSTO MARTINO ALL'ON. SERGIO COSTA A PROPOSITO DEI PROVVEDIMENTI PRESI DAL GOVERNO CONTE SALVINI RELATIVAMENTE ALL'ABUSIVISMO AD ISCHIA

    By Franco Pelella il 7 Dec. 2022
     
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    L'architetto Fausto Martino (ex Soprintendente alle belle arti e al paesaggio di Cagliari, Oristano, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra) mi ha girato la seguente lettera:

    Replica al negazionismo di Sergio Costa.
    Gent.le on.le Sergio Costa,
    per replicare alle sue perentorie affermazioni e rendere comprensibile il dialogo, sono costretto a pubblicare lo screenshot del breve scambio intercorso su questa pagina perché, certamente per errore, ha disabilitato i commenti alla sua risposta.
    Ho lavorato per quarant'anni nel Ministero dei beni culturali e ho fatto il Soprintendente. Mi sono - sempre - battuto per il "paesaggio", peraltro conseguendo apprezzabili risultati fin dall'emanazione della legge Galasso (anche per la tutela del patrimonio boschivo a lei caro, in Sardegna) al punto da ricevere da Italia Nostra e ne sono onorato - l'ambitissimo premio nazionale Zanotti Bianco 2019. Dunque, mi creda., conosco la materia.
    Sappiamo tutti che l'isola d'Ischia è interamente sottoposta a vincolo paesaggistico e pertanto, per ottenere il condono edilizio, è sempre necessario acquisire "il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso", da individuarsi - in Campania - nei Comuni (che vi provvedono previo parere della Soprintendenza).
    Credo però sappia che le tre leggi di condono edilizio (47/1985, governo Craxi - 724/1994, governo Berlusconi - 326/2003 - governo Berlusconi) non sono identiche, tutt'altro.
    Dopo la legge 47/1985 (la più permissiva), le ulteriori leggi - per evitare censure di incostituzionalità - hanno fatto registrare sensibili "restrizioni". La 724/1994, per esempio, ha imposto limiti volumetrici e la 326/2003 ha, di fatto, escluso che potessero condonarsi abusi edilizi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
    Come osservato dalla Corte Costituzionale (cfr. per tutte, sentenza n. 181/2021 ) «[...] la stessa normativa relativa al terzo condono prevede, all’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, che "le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli […] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici."»
    Converrà dunque che, prima del provvidenziale intervento legislativo che lei sminuisce, nell'Isola d'Ischia, come in tutte le altre aree del nostro disgraziato Paese sottoposte a vincolo paesaggistico, la legge 326/2003 (c.d. terzo condono) NON avrebbe potuto consentire di "sanare" i fabbricati abusivi né tantomeno di erogare contributi statali per risarcire i danni da calamità.
    A questa "pecca" pose rimedio il sig. Luigi Di Maio, allora potente ministro del governo di Giuseppe Conte che, per quanto riportato dalla stampa, si fece promotore della norma infilata di soppiatto nel "Decreto Legge Genova": il famigerato e criptico art. 25 di cui ancora oggi si discute.
    L'operazione, condotta con il consueto (ed osceno) modo di legiferare cui è difficile assuefarsi, doveva essere poco appariscente, così da evitare che montassero proteste e che, in sede di conversione, si svegliasse qualche parlamentare. E tuttavia la norma doveva consentire di portare a casa il bottino: il condono edilizio degli abusi non condonabili e, quindi, anche per essi, l'erogazione dei contributi statali per il risarcimento dei danni da sisma.
    Et voilà. Il gioco di prestigio è tutto nel primo comma dell'art. 25 del D.L. Genova, poi convertito nella legge 130/2018.
    Glielo riporto, così da evitare fraintendimenti:
    "Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28
    febbraio 1985, n. 47.
    Dovrebbe essere chiaro, no? Le istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 326/2003 che - per le disposizioni della legge stessa, più volte chiarite dalla Corte Costituzionale e dalla Giustizia Amministrativa, avrebbero dovuto essere denegate con conseguente ordine di demolizione e impossibilità di erogare i contributi per i danni da sisma - sarebbero state esaminate ai sensi della più permissiva legge 47/1985.
    Questa leggina da azzeccagarbugli - che, per la sua storia, farebbe bene a non difendere - è un nuovo condono?
    Stricto iure, forse no. Non c'è, infatti, una nuova legge rubricata come "Condono edilizio degli immobili abusivi di Ischia al fine di consentirne la riparazione a spese dello Stato". Messa così, non sarebbe mai passata. E dunque ha ragione, tecnicamente non è un nuovo condono. Ma, dia retta, ci somiglia moltissimo. E, soprattutto, le conseguenze sono le stesse.
    Un cordiale saluto.
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